Secondo quanto disposto dall’art. 1456 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive, i contraenti possono espressamente convenire che il contratto si risolva nell’ipotesi in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta.
La risoluzione viene in tal modo a determinarsi ipso iure nel momento in cui la parte interessata dichiara all’altra che intende appunto avvalersi di detta clausola.
Ergo, siamo in presenza di una clausola che rappresenta un valido strumento di autotutela per il contraente fedele alle contratte obbligazioni negoziali che non dovrà perciò accedere ad alcuna azione giudiziale per poter ottenere la risoluzione contrattuale qualora la controparte venga meno a determinati obblighi. E’ quindi attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa che il giudizio riguardo la gravità dell’inadempimento è in re...