2016 02.06

Il diritto di esclusiva in favore dell'Agente

La giurisprudenza è unanime nel considerare il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, con la conseguenza che tale diritto sussiste anche in mancanza di una espressa pattuizione sul punto; le parti, tuttavia, sono libere di derogarvi, sia in maniera espressa che mediante comportamento concludente.

L’art. . 1743 c.c. cita: “ il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’Agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

La disposizione mira chiaramente a tutelare l’Agente. Se, in una stessa area, il preponente potesse utilizzare più agenti,...

2016 24.05

Indennità di clientela o indennità ex. art. 1751 c.c. ? - applicazione della disciplina più favorevole all'agente -

La Direttiva 86/653/CEE della Corte di Giustizia Europea, recepita dal ns ordinamento, all’art. 17, stabilisce che “l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: -abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato  gli affari con i clienti  esistenti e il Preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tali indennità sia equo.

Il successivo art. 18 prevede i casi in cui, pur sussistendo tali condizioni, all’agente non è dovuta l’indennità: a) risoluzione del contratto da parte del Preponente per un’inadempienza dell’Agente che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto; b) recesso dell’Agente; c) cessione del contratto ad un terzo.

Il Legislatore italiano si è...

2016 17.05

Indennità per Patto di non concorrenza post contrattuale - Una voce rilevante delle indennità

Molto spesso, nei contratti di agenzia, viene inserito il patto , vale a dire quella norma, voluta da Casa Mandante, che vieta all’ Agente, dopo la cessazione del rapporto, di poter svolgere attività con aziende concorrenti, in un determinato arco temporale (massimo due anni).

L’art. 20 della direttiva CEE n. 653 del 18 dicembre 1986 ha previsto la possibilità di stabilire una limitazione dell’attività professionale dell’Agente dopo l’estinzione del contratto attraverso una convenzione denominata “patto di non concorrenza”-

Con il D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, è  stato introdotto, nella disciplina codicistica del contratto di agenzia, l’art. 1751 bis il quale ha, in sostanza, recepito i principi contenuti nella Direttiva: “ Il patto che limita la concorrenza  da parte dell’Agente dopo lo scioglimento del...